Sentenza 213/1991 (ECLI:IT:COST:1991:213)
Massima numero 17233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Titolo
sent. 213/91 C. REGIONE MARCHE - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELLA IPOTESI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
sent. 213/91 C. REGIONE MARCHE - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELLA IPOTESI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi effettuato a determinate condizioni dalle imprese commerciali ed artigianali, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 34, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, nel caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla normativa statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: S. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
L'ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi effettuato a determinate condizioni dalle imprese commerciali ed artigianali, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 34, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, nel caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla normativa statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: S. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte