Sentenza 214/1991 (ECLI:IT:COST:1991:214)
Massima numero 17245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE AVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DELLE SCRITTURE PRIVATE SUSCETTIBILI DI TACITO RICONOSCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - MANCATA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE CONTRO DI LUI PRODOTTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 214/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE AVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DELLE SCRITTURE PRIVATE SUSCETTIBILI DI TACITO RICONOSCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - MANCATA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE CONTRO DI LUI PRODOTTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilita' di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (cosi' come e' invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.
Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilita' di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (cosi' come e' invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte