Sentenza 215/1991 (ECLI:IT:COST:1991:215)
Massima numero 17288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17289
Titolo
SENT. 215/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE RIMETTENTE, GIUDIZIO " A QUO ", ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA ADDEBBITATA AGLI IMPUTATI E INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL REATO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - (FATTISPECIE IN MATERIA DI REATI EDILIZI).
SENT. 215/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE RIMETTENTE, GIUDIZIO " A QUO ", ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA ADDEBBITATA AGLI IMPUTATI E INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL REATO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - (FATTISPECIE IN MATERIA DI REATI EDILIZI).
Testo
La configurazione della fattispecie criminosa (nella specie reato di lottizzazione abusiva) e la conseguente individuazione di un momento commissivo del reato diverso per ciascuno dei concorrenti e distinto da quello consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che compete al giudice a quo e che pertanto non puo' essere censurata dalla Corte costituzionale. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio sulla legittimita' costituzionale sollevata per la mancata estensione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, al reato di lottizzazione abusiva, se commesso dopo il 14 marzo 1985 (ved. massima A), nel respingere una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata per avere il giudice a quo, nel procedere per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro, contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10, del 1977 - essendo la loro condotta cessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - e contestato agli altri il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge del 1985, ma al tempo stesso contestando a tutti i concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento).
La configurazione della fattispecie criminosa (nella specie reato di lottizzazione abusiva) e la conseguente individuazione di un momento commissivo del reato diverso per ciascuno dei concorrenti e distinto da quello consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che compete al giudice a quo e che pertanto non puo' essere censurata dalla Corte costituzionale. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio sulla legittimita' costituzionale sollevata per la mancata estensione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, al reato di lottizzazione abusiva, se commesso dopo il 14 marzo 1985 (ved. massima A), nel respingere una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata per avere il giudice a quo, nel procedere per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro, contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10, del 1977 - essendo la loro condotta cessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - e contestato agli altri il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge del 1985, ma al tempo stesso contestando a tutti i concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte