Sentenza 215/1991 (ECLI:IT:COST:1991:215)
Massima numero 17289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17288
Titolo
SENT. 215/91 B. AMNISTIA E INDULTO - PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - PREVISTA APPLICABILITA' AI REATI DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SE COMMESSI PRIMA DEL 14 MARZO 1985, E NON INVECE, SE COMMESSI IN EPOCA SUCCESSIVA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - PIU' ACCENTUATO DISVALORE SOCIALE DEL FATTO NELLA SECONDA IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 215/91 B. AMNISTIA E INDULTO - PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - PREVISTA APPLICABILITA' AI REATI DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SE COMMESSI PRIMA DEL 14 MARZO 1985, E NON INVECE, SE COMMESSI IN EPOCA SUCCESSIVA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - PIU' ACCENTUATO DISVALORE SOCIALE DEL FATTO NELLA SECONDA IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta in via esclusiva al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra i reati amnistiabili e non con la conseguenza che le relative valutazioni possono essere sindacate dalla Corte costituzionale solo ove la sperequazione normativa, fra figure omogenee di reati, assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da ragionevoli giustificazioni; tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove si consideri che il legislatore del 1985, aggravando in misura assai rilevante la pena per il reato di lottizzazione abusiva, ha dimostrato di ritenere altrettanto aumentato il disvalore sociale del fatto, si' che il diverso trattamento operato nel provvedimento di clemenza per il reato di lottizzazione abusiva, se posto in essere in epoca successiva alla riforma del 1985, non puo' essere ritenuto irragionevole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. c), legge 11 aprile 1990, n. 73 e 3, primo comma, lett. c) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle competenze del legislatore in ordine alle scelte fra i reati amnistiabili: S. n. 59/1980.
Spetta in via esclusiva al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra i reati amnistiabili e non con la conseguenza che le relative valutazioni possono essere sindacate dalla Corte costituzionale solo ove la sperequazione normativa, fra figure omogenee di reati, assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da ragionevoli giustificazioni; tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove si consideri che il legislatore del 1985, aggravando in misura assai rilevante la pena per il reato di lottizzazione abusiva, ha dimostrato di ritenere altrettanto aumentato il disvalore sociale del fatto, si' che il diverso trattamento operato nel provvedimento di clemenza per il reato di lottizzazione abusiva, se posto in essere in epoca successiva alla riforma del 1985, non puo' essere ritenuto irragionevole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. c), legge 11 aprile 1990, n. 73 e 3, primo comma, lett. c) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle competenze del legislatore in ordine alle scelte fra i reati amnistiabili: S. n. 59/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte