Sentenza 216/1991 (ECLI:IT:COST:1991:216)
Massima numero 17287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 216/91. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' PERMANENTE ASSOLUTA PER MENOMAZIONI CHE, PER QUANTO NON ELENCATE IN TABELLA, COMPORTANO LA NECESSITA' DI ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - RITENUTA ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - INESATTA INTERPRETAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 216/91. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' PERMANENTE ASSOLUTA PER MENOMAZIONI CHE, PER QUANTO NON ELENCATE IN TABELLA, COMPORTANO LA NECESSITA' DI ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - RITENUTA ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - INESATTA INTERPRETAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La elencazione delle menomazioni che possono dare luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata, di cui alla tabella allegato n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamata dagli artt. 76 e 218 stesso d.P.R., rispettivamente, per gli infortuni nel settore del lavoro dell'industria e per quelli del settore del lavoro agricolo - attribuisce rilievo autonomo, indipendentemente dalla presenza delle menomazioni specificamente indicate, alla condizione personale dell'invalido e non consente, quindi, di ritenere esclusa la concessione di detto assegno nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni che, sebbene non comprese espressamente nell'elenco, comportano la necessita' di assistenza personale continuativa. Il punto 8 della tabella suddetta, infatti, prevede l'erogabilita' dell'assegno anche in presenza di "malattie o infermita'" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto", onde la normativa va correttamente intesa (anche per coerenza con la correlativa disciplina della indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili: v. legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988, n. 508) come comprensiva di tutte le situazioni nelle quali sussista l'impossibilita' o l'estrema difficolta', per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto. Consegue dall'adottata interpretazione la esclusione di alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei portatori di menomazioni, pur importanti necessita' di assistenza personale continuativa, non indicate "espressamente" nell'elenco di cui alla tabella allegato n. 3, ed altresi' la prospettabilita' di ingiustificate limitazioni della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale. Resta affidato al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessita' di assistenza personale continuata, come sopra intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). - Sul superamento del sistema "tabellare" nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, v. S. n. 179/1988.
La elencazione delle menomazioni che possono dare luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata, di cui alla tabella allegato n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamata dagli artt. 76 e 218 stesso d.P.R., rispettivamente, per gli infortuni nel settore del lavoro dell'industria e per quelli del settore del lavoro agricolo - attribuisce rilievo autonomo, indipendentemente dalla presenza delle menomazioni specificamente indicate, alla condizione personale dell'invalido e non consente, quindi, di ritenere esclusa la concessione di detto assegno nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni che, sebbene non comprese espressamente nell'elenco, comportano la necessita' di assistenza personale continuativa. Il punto 8 della tabella suddetta, infatti, prevede l'erogabilita' dell'assegno anche in presenza di "malattie o infermita'" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto", onde la normativa va correttamente intesa (anche per coerenza con la correlativa disciplina della indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili: v. legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988, n. 508) come comprensiva di tutte le situazioni nelle quali sussista l'impossibilita' o l'estrema difficolta', per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto. Consegue dall'adottata interpretazione la esclusione di alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei portatori di menomazioni, pur importanti necessita' di assistenza personale continuativa, non indicate "espressamente" nell'elenco di cui alla tabella allegato n. 3, ed altresi' la prospettabilita' di ingiustificate limitazioni della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale. Resta affidato al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessita' di assistenza personale continuata, come sopra intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). - Sul superamento del sistema "tabellare" nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, v. S. n. 179/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte