Sentenza 217/1991 (ECLI:IT:COST:1991:217)
Massima numero 17292
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 217/91. FINANZA REGIONALE - PREVISTA ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLO STATO DI SOMME ALLE REGIONI - IMPORTO PARI A QUELLE DEVOLUTE A TITOLO D'IMPOSTA DI SOGGIORNO AGLI ENTI BENEFICIARI - PREVISIONE PER L'ANNO 1990, CON DECRETO MINISTERIALE, DI EROGAZIONE PARI A QUELLA EFFETTUATA NEL 1989 O PROPORZIONALMENTE RIDOTTA QUALORA L'IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO ALLO STATO SIA STATO INFERIORE A LIRE 42.479.268.679 - RITENUTA ILLEGITTIMA RIDUZIONE CON ATTO AMMINISTRATIVO DI SOMME ATTRIBUITE CON LEGGE STATALE ALLE REGIONI - PROSPETTATA INDEBITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE E LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - CARATTERE NON INVASIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 217/91. FINANZA REGIONALE - PREVISTA ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLO STATO DI SOMME ALLE REGIONI - IMPORTO PARI A QUELLE DEVOLUTE A TITOLO D'IMPOSTA DI SOGGIORNO AGLI ENTI BENEFICIARI - PREVISIONE PER L'ANNO 1990, CON DECRETO MINISTERIALE, DI EROGAZIONE PARI A QUELLA EFFETTUATA NEL 1989 O PROPORZIONALMENTE RIDOTTA QUALORA L'IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO ALLO STATO SIA STATO INFERIORE A LIRE 42.479.268.679 - RITENUTA ILLEGITTIMA RIDUZIONE CON ATTO AMMINISTRATIVO DI SOMME ATTRIBUITE CON LEGGE STATALE ALLE REGIONI - PROSPETTATA INDEBITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE E LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - CARATTERE NON INVASIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
In caso di deduzione pura e semplice di vizio di legittimita' di un decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento amministrativo dello Stato nei riguardi delle Regioni, non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali, per cui la controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Pertanto la pretesa della parte che ha erroneamente sollevato il conflitto (nella specie: Regione Toscana) puo' trovare soddisfazione nell'ordinaria sede giurisdizionale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio del ministri avverso il decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze datato 10 novembre 1990, con il quale si stabiliva che l'erogazione per l'anno 1990 fosse pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 - vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato - fossero stati inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.)
In caso di deduzione pura e semplice di vizio di legittimita' di un decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento amministrativo dello Stato nei riguardi delle Regioni, non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali, per cui la controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Pertanto la pretesa della parte che ha erroneamente sollevato il conflitto (nella specie: Regione Toscana) puo' trovare soddisfazione nell'ordinaria sede giurisdizionale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio del ministri avverso il decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze datato 10 novembre 1990, con il quale si stabiliva che l'erogazione per l'anno 1990 fosse pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 - vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato - fossero stati inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 02/03/1989
n. 66
art. 10
legge 24/04/1989
n. 144
art. 0