Sentenza 218/1991 (ECLI:IT:COST:1991:218)
Massima numero 17270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17271  17272


Titolo
SENT. 218/91 A. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI GARANTITI DALLO STATO - AMMISSIONE AL PASSIVO IN PREDEDUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SUL PRESUPPOSTO CHE SI TRATTI DI QUESTIONE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - REIEZIONE.

Testo
L'intervento della Corte costituzionale ipotizzato dall'autorita' remittente nel sollevare, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui " non e' esclusa" la prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere, nei confronti della societa' in amministrazione straordinaria, in via di regresso, non ha carattere additivo, sibbene, risolvendosi nella eliminazione, appunto, della prededuzione dal complesso meccanismo effettuale della suddetta garanzia, solo (parzialmente) caducatorio. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito sul presupposto che la richiesta pronuncia avrebbe inciso su scelte discrezionali riservate al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte