Sentenza 218/1991 (ECLI:IT:COST:1991:218)
Massima numero 17271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17270  17272


Titolo
SENT. 218/91 B. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI GARANTITI DALLO STATO FATTI VALERE IN VIA DI REGRESSO - AMMISSIONE AL PASSIVO IN PREDEDUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO AI "CREDITORI ANTERIORI" - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER ESSERE STATO IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA PREDEDUZIONE PROMOSSO DAL COMMISSARIO GOVERNATIVO - REIEZIONE.

Testo
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex lege n. 95/1979, il Commissario governativo rappresenta, non diversamente dal curatore nell'ordinaria procedura concorsuale, anche gli interessi dei creditori dell'imprenditore insolvente. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'ammissione al passivo in prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere in via di regresso, sotto il profilo dell'ingiustificato pregiudizio che ne deriverebbe per i "creditori anteriori", eccezione di inammissibilita' argomentata dalla pretesa mancanza di interesse del Commissario governativo a promuovere il giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte