Sentenza 218/1991 (ECLI:IT:COST:1991:218)
Massima numero 17272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Titolo
SENT. 218/91 C. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI GARANTITI DALLO STATO FATTI VALERE IN VIA DI REGRESSO - AMMISSIONE AL PASSIVO IN PREDEDUZIONE - LAMENTATO EVENTUALE PREGIUDIZIO PER I "CREDITORI ANTERIORI" - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 218/91 C. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI GARANTITI DALLO STATO FATTI VALERE IN VIA DI REGRESSO - AMMISSIONE AL PASSIVO IN PREDEDUZIONE - LAMENTATO EVENTUALE PREGIUDIZIO PER I "CREDITORI ANTERIORI" - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La subordinazione dell'interesse particolare dei creditori anteriori dell'imprenditore in dissesto, quale conseguenza della prevista ammissibilita' della prededuzione al passivo dei crediti garantiti dallo Stato fatti valere in via di regresso, ad interessi piu' generali quale e' il mantenimento in vita dell'impresa, risponde ad una giustificata e ragionevole logica di bilanciamento cui risultano ispirati, nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali, anche gli istituti della continuazione dell'esercizio dell'impresa e della amministrazione controllata. D'altra parte l'esigenza del salvataggio delle grandi imprese in crisi, per l'eccezionale rilevanza degli interessi in gioco (anche sul piano occupazionale e dell'ordine pubblico) giustifica che nell'amministrazione straordinaria manchino, riguardo ai creditori anteriori, meccanismi di partecipazione e consenso alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, analoghi a quelli contemplati, dagli artt. 90 e, rispettivamente, 189, della legge fallimentare, per la ordinaria procedura fallimentare e (anche se con riguardo ai soli creditori chirografari) per l'amministrazione controllata. Nell'amministrazione straordinaria, tuttavia, riguardo alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, i creditori anteriori sono pur sempre garantiti dal fatto che ad adottarle (art. 2, commi primo e quinto, legge n. 95 del 1979) sono organi terzi (Ministro e Commissario) e che in caso di insoddisfacente valutazione del loro interesse, essi possono ricorrere nella competente sede giurisdizionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'esclusione dal voto, ai fini dell'ammissione all'amministrazione controllata, dei creditori con prelazione: S. n. 207/1970.
La subordinazione dell'interesse particolare dei creditori anteriori dell'imprenditore in dissesto, quale conseguenza della prevista ammissibilita' della prededuzione al passivo dei crediti garantiti dallo Stato fatti valere in via di regresso, ad interessi piu' generali quale e' il mantenimento in vita dell'impresa, risponde ad una giustificata e ragionevole logica di bilanciamento cui risultano ispirati, nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali, anche gli istituti della continuazione dell'esercizio dell'impresa e della amministrazione controllata. D'altra parte l'esigenza del salvataggio delle grandi imprese in crisi, per l'eccezionale rilevanza degli interessi in gioco (anche sul piano occupazionale e dell'ordine pubblico) giustifica che nell'amministrazione straordinaria manchino, riguardo ai creditori anteriori, meccanismi di partecipazione e consenso alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, analoghi a quelli contemplati, dagli artt. 90 e, rispettivamente, 189, della legge fallimentare, per la ordinaria procedura fallimentare e (anche se con riguardo ai soli creditori chirografari) per l'amministrazione controllata. Nell'amministrazione straordinaria, tuttavia, riguardo alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, i creditori anteriori sono pur sempre garantiti dal fatto che ad adottarle (art. 2, commi primo e quinto, legge n. 95 del 1979) sono organi terzi (Ministro e Commissario) e che in caso di insoddisfacente valutazione del loro interesse, essi possono ricorrere nella competente sede giurisdizionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'esclusione dal voto, ai fini dell'ammissione all'amministrazione controllata, dei creditori con prelazione: S. n. 207/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte