Sentenza 220/1991 (ECLI:IT:COST:1991:220)
Massima numero 17290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17291
Titolo
SENT. 220/91 A. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - LIMITAZIONE DELLA PIGNORABILITA' IN SEGUITO A CESSIONE DELLO STIPENDIO ALLA DIFFERENZA FRA LA META' DELLO STIPENDIO E LA QUOTA CEDUTA - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PRIVATI - INOPERATIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO, IL LIMITE PARTICOLARE DI PIGNORABILITA' DA ESSA FISSATO SUPERANDO IL LIMITE GENERALE, CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE, DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 220/91 A. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - LIMITAZIONE DELLA PIGNORABILITA' IN SEGUITO A CESSIONE DELLO STIPENDIO ALLA DIFFERENZA FRA LA META' DELLO STIPENDIO E LA QUOTA CEDUTA - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PRIVATI - INOPERATIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO, IL LIMITE PARTICOLARE DI PIGNORABILITA' DA ESSA FISSATO SUPERANDO IL LIMITE GENERALE, CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE, DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la meta' dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore puo' pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di meta' dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, puo' in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore puo' pignorare in ragione del credito azionato. E poiche' nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilita' ex art. 2 cit. e' di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi e' comunque capienza perche' la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la meta' dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente piu' vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilita' e sequestrabilita' dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (gia' indicate nel testo).
Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la meta' dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore puo' pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di meta' dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, puo' in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore puo' pignorare in ragione del credito azionato. E poiche' nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilita' ex art. 2 cit. e' di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi e' comunque capienza perche' la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la meta' dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente piu' vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilita' e sequestrabilita' dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (gia' indicate nel testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte