Sentenza 158/2021 (ECLI:IT:COST:2021:158)
Massima numero 44132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/06/2021; Decisione del
09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Prelievo delle specie in deroga - Divieto di cumulo con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Prelievo delle specie in deroga - Divieto di cumulo con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che, intervenendo sull'art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ha aggiunto il comma 2-ter, in base al quale il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Toscana n. 20 del 2002. L'evocato parametro interposto, nel porre un limite al prelievo venatorio, è dettato dalla necessità di bilanciare la tutela dell'ambiente con l'attività di caccia, mentre l'autorizzazione al prelievo in deroga, di cui al successivo art. 19-bis, è disposta per consentire l'abbattimento o la cattura di uccelli appartenenti alle specie protette in ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte. Dal momento che sono proprio tali esigenze a condizionare il computo dei capi da abbattere - nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell'efficacia della deroga - il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non deve essere computato nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata, giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all'abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che, intervenendo sull'art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ha aggiunto il comma 2-ter, in base al quale il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Toscana n. 20 del 2002. L'evocato parametro interposto, nel porre un limite al prelievo venatorio, è dettato dalla necessità di bilanciare la tutela dell'ambiente con l'attività di caccia, mentre l'autorizzazione al prelievo in deroga, di cui al successivo art. 19-bis, è disposta per consentire l'abbattimento o la cattura di uccelli appartenenti alle specie protette in ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte. Dal momento che sono proprio tali esigenze a condizionare il computo dei capi da abbattere - nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell'efficacia della deroga - il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non deve essere computato nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata, giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all'abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
15/07/2020
n. 61
art. 30
co.
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 4