Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Connotazione pubblicistica del servizio reso, stante la relazione dell’ausiliario con l’ufficio giudiziario – Necessità, in ogni caso, di garantire una proporzione tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali. (Classif. 239003).
La materia degli onorari non può essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l’atto di designazione, si instaura tra l’ausiliario del magistrato e l’ufficio giudiziario e che costituisce un munus publicum, dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo, l’indole dell’istituto deve comunque garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l’esito per cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l’entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore dell’impegno assicurato dal professionista incaricato. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44903; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 192/2015 - mass. 38550; S. 88/1970).