Sentenza 220/1991 (ECLI:IT:COST:1991:220)
Massima numero 17291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17290


Titolo
SENT. 220/91 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - NON PIGNORABILITA' DEL QUINTO DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI - FATTISPECIE - MANCATA CHIAMATA DELL'I.N.A.D.E.L., QUALE TERZO INVITATO A RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 COD.PROC.CIV. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' nella procedura esecutiva pendente davanti al giudice a quo non e' stato citato quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. l'I.N.A.D.E.L., in quanto soggetto tenuto al pagamento dell'indennita' premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, si prospetta come meramente astratta ed ipotetica, percio' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato privato, non consente la pignorabilita' nel limite del quinto, dell'indennita' di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti delle amministrazioni comunali (Inamissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte