Sentenza 221/1991 (ECLI:IT:COST:1991:221)
Massima numero 17305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Titolo
SENT. 221/91 B. PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIFERIBILITA' DELLA RICHIAMATA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE ALLA SOLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 221/91 B. PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIFERIBILITA' DELLA RICHIAMATA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE ALLA SOLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., secondo le quali l'esame dell'imputato nel dibattimento e' subordinato al suo consenso o alla sua richiesta, ed il giudice puo' rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, non contrastano con la direttiva n. 5 dell'art. 2 della legge di delega. Tale direttiva, infatti, riguarda essenzialmente la fase delle indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per l'interrogatorio come strumento di difesa, materia, questa, alla quale (v. massima A) l'esame dell'imputato nel dibattimento e' del tutto estraneo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen.).
Le disposizioni degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., secondo le quali l'esame dell'imputato nel dibattimento e' subordinato al suo consenso o alla sua richiesta, ed il giudice puo' rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, non contrastano con la direttiva n. 5 dell'art. 2 della legge di delega. Tale direttiva, infatti, riguarda essenzialmente la fase delle indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per l'interrogatorio come strumento di difesa, materia, questa, alla quale (v. massima A) l'esame dell'imputato nel dibattimento e' del tutto estraneo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n.5