Sentenza 221/1991 (ECLI:IT:COST:1991:221)
Massima numero 17307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17304  17305  17306


Titolo
SENT. 221/91 D. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME DELL'IMPUTATO - DIVIETO DI PROCEDERVI SENZA SUA RICHIESTA O CONSENSO - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'INTERROGATORIO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - GIUSTIFICAZIONE - NETTA DISTINZIONE DELLE DUE FASI DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La fase delle indagini preliminari e' nettamente distinta dalla fase del dibattimento. Inoltre, sia nell'una che nell'altra rimangono ben distinti il ruolo, i poteri e le facolta' del P.M. e del giudice. Non puo' pertanto ritenersi contrario al principio di eguaglianza che, mentre nella fase delle indagini preliminari sia il P.M. che il giudice possono procedere all'interrogatorio dell'imputato anche senza il suo consenso, nel dibattimento l'esame dell'imputato puo' effettuarsi solo su richiesta o con il consenso dello stesso imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte