Ordinanza 222/1991 (ECLI:IT:COST:1991:222)
Massima numero 17238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 222/91. SANITA' PUBBLICA - MEDICI OSPEDALIERI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DI TALE BENEFICIO ANCHE PER IL PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. ATTUALMENTE IN POSIZIONE APICALE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER "IUS SUPERVENIENS".

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50, che, al fine del conseguimento del minimo della pensione, ha stabilito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di eta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte