Ordinanza 223/1991 (ECLI:IT:COST:1991:223)
Massima numero 17361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 223/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI ASTENSIONE - POTERE DEI GIUDICI INTERESSATI DI RICORRERE IN CASSAZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI RIGETTO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA RICUSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - ALTRE VIE PER POTER PROMUOVERE IL GIUDIZIO - INDICAZIONI.

Testo
Secondo un principio che, affermato dalla Corte costituzionale riguardo alla ricusazione, non puo' non valere anche per l'astensione, stante l'autonomia del giudizio incidentale di astensione rispetto a quello principale, e' da escludere che il giudice nel procedimento principale possa prospettare questioni attinenti alla normativa regolatrice dell'incidente che personalmente lo riguarda. Pertanto, nel caso, per difetto di legittimazione del giudice a quo, non puo' la Corte costituzionale decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, nella parte in cui non prevede che il magistrato che abbia presentato dichiarazione di astensione, possa poi proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Corte d'appello (o del Tribunale) che l'abbia rigettata. La questione e' stata infatti proposta dalla Corte d'appello di Catanzaro allorche' avrebbe dovuto pronunciarsi circa l'ulteriore corso del dibattimento e cioe' in una fase processuale in cui il procedimento incidentale (sull'astensione di due dei magistrati componenti il collegio) si era ormai concluso con l'emissione del relativo provvedimento da parte del Presidente. Il giudizio di legittimita' costituzionale si sarebbe tuttavia potuto promuovere, dalla stessa suprema Corte, previa presentazione ad essa del ricorso precluso dalla norma impugnata da parte dei consiglieri interessati. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 cod. proc. pen. del 1930, in relazione all'art. 241 delle norme transitorie del codice attuale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost.). - S. n. 138/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte