Ordinanza 224/1991 (ECLI:IT:COST:1991:224)
Massima numero 17248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 224/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA E INDICAZIONE DELLE PROVE A SOSTEGNO - UDIENZA EX ART. 409, SECONDO COMMA, COD.PROC.PEN. - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGA SITUAZIONE PER I REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 224/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA E INDICAZIONE DELLE PROVE A SOSTEGNO - UDIENZA EX ART. 409, SECONDO COMMA, COD.PROC.PEN. - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGA SITUAZIONE PER I REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la concreta rilevanza della questione proposta alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 445/90 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. O. nn. 222/1990, 463/1990 e 502/1990.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la concreta rilevanza della questione proposta alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 445/90 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. O. nn. 222/1990, 463/1990 e 502/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte