Ordinanza 225/1991 (ECLI:IT:COST:1991:225)
Massima numero 17235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17234


Titolo
ORD. 225/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - REQUISITI - DEPOSITO ENTRO GG. 7 ANCHE DELLA PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA AL P.M. - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - TARDIVITA' DELLA RICHIESTA NEL CASO DI SPECIE - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata tardivamente, risulta nel caso inammissibile e, pertanto, e' irrilevante, in quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo, la questione relativa alla congruita' del termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico ministero. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte