Circolazione stradale - Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo - Carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza e incertezza del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Brindisi, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo. L'ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell'autovettura, in tal modo impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione e, nel richiedere un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell'illecito amministrativo di cui alla disposizione censurata, non chiarisce neppure se si invochi senz'altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l'automatismo della sua applicazione.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa. (Precedenti citati: ordinanze n. 92 del 2019, n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018).
La giurisprudenza costituzionale richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta. (Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 31 del 2011).