Ordinanza 229/1991 (ECLI:IT:COST:1991:229)
Massima numero 17253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17254


Titolo
ORD. 229/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE CIVILE INERENTE LO STATUS DI FALLITO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PENALE - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILE CONFLITTO TRA GIUDICATO CIVILE E GIUDICATO PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI RAFFRONTO TRA LE DUE FASI DEL GIUDIZIO (PRELIMINARE E DIBATTIMENTO) - CARATTERE ECCEZIONALE DEL POTERE DI SOSPENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel nuovo sistema processuale non possono essere messe validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento, essendo la prima "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti"; per cui deve considerarsi eccezionale il potere (mera facolta') del giudice di sospendere il processo per ragioni di pregiudizialita' e solo per i casi previsti dalla legge e cio' per l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo. Peraltro la decisione del giudice penale che risolve una questione civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2, secondo comma, cod. proc.pen.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione). - Sulla natura di procedimento allo stato degli atti della fase preliminare del giudizio penale: S. n. 64/91.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte