Ordinanza 229/1991 (ECLI:IT:COST:1991:229)
Massima numero 17254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17253


Titolo
ORD. 229/91 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE CIVILE O AMMINISTRATIVA DI PARTICOLARE COMPLESSITA' - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE, SALVO PER CONTROVERSIE SULLO STATO DI FAMIGLIA O DI CITTADINANZA - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA DELL'AZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla mancata prevista sospensione di un procedimento penale in attesa del passaggio in giudicato della decisione di un giudizio amministrativo incidente su una questione pregiudiziale e' inammissibile, in quanto irrilevante, quando venga prospettata prima dell'inizio dell'azione penale stessa e in assenza di un'imputazione. Nella specie, il G.I.P., investito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in un procedimento avviato su querela su di una persona ritenutasi diffamata da enunciative di fatti contenute nella motivazione di un provvedimento impugnato davanti al T.A.R., aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, cod.proc.pen., in quanto non gli consentiva di sospendere il procedimento, soprassedendo alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, cod.proc.pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte