Sentenza 230/1991 (ECLI:IT:COST:1991:230)
Massima numero 17255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17256
Titolo
SENT. 230/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 93 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA AL SOLO GIUDIZIO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 230/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 93 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA AL SOLO GIUDIZIO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nessun elemento ne' letterale ne' sistematico induce a ritenere che il legislatore delegante nel formulare la direttiva 93, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, abbia inteso riferirsi a tutti i tipi di appello (ivi compreso quello del rito abbreviato ex art. 443 cod. proc. pen.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito ordinario. Al contrario, dalla stessa collocazione della direttiva n. 93 nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito ordinario si deduce che i principi ed i criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui disciplina e' stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593, primo comma cod.proc.pen.: e questo tanto piu' ove si consideri che, per quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 , primo comma, direttiva n. 93, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma).
Nessun elemento ne' letterale ne' sistematico induce a ritenere che il legislatore delegante nel formulare la direttiva 93, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, abbia inteso riferirsi a tutti i tipi di appello (ivi compreso quello del rito abbreviato ex art. 443 cod. proc. pen.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito ordinario. Al contrario, dalla stessa collocazione della direttiva n. 93 nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito ordinario si deduce che i principi ed i criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui disciplina e' stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593, primo comma cod.proc.pen.: e questo tanto piu' ove si consideri che, per quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 , primo comma, direttiva n. 93, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 1
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1 dirett. 93