Sentenza 230/1991 (ECLI:IT:COST:1991:230)
Massima numero 17256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17255
Titolo
SENT. 230/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 53 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 230/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 53 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81 prevede, per il rito abbreviato, "limiti dell'appellabilita' delle sentenze", ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la fase di appello di tale giudizio. Ne' e' dato individuare motivi di contrasto tra la norma dell'art. 443, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui anche l'appello, nel giudizio abbreviato, va discusso in camera di consiglio, ed i contenuti espressi dalla legge di delegazione con tale direttiva. Al contrario la soluzione adottata dal legislatore delegato in tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenta rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua base nell'esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale" (art. 2, n. 1, della legge n. 81 del 1987), primo dei criteri ispiratori della riforma. Peraltro, l'adozione del rito camerale nella fase di appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di economicita' - risponde anche ad una esigenza razionale, quale quella che si collega all'unita' del processo penale nelle sue varie fasi e al principio consolidato nel diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di primo grado. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2, primo comma, direttiva n. 53, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma, cod. proc. pen.).
La direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81 prevede, per il rito abbreviato, "limiti dell'appellabilita' delle sentenze", ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la fase di appello di tale giudizio. Ne' e' dato individuare motivi di contrasto tra la norma dell'art. 443, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui anche l'appello, nel giudizio abbreviato, va discusso in camera di consiglio, ed i contenuti espressi dalla legge di delegazione con tale direttiva. Al contrario la soluzione adottata dal legislatore delegato in tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenta rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua base nell'esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale" (art. 2, n. 1, della legge n. 81 del 1987), primo dei criteri ispiratori della riforma. Peraltro, l'adozione del rito camerale nella fase di appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di economicita' - risponde anche ad una esigenza razionale, quale quella che si collega all'unita' del processo penale nelle sue varie fasi e al principio consolidato nel diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di primo grado. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2, primo comma, direttiva n. 53, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 1
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1 dirett.53