Sentenza 232/1991 (ECLI:IT:COST:1991:232)
Massima numero 17257
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 232/91. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONSERVATORI - FISSAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO 1990-91, 1991-92 E 1992-93, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTESTATA APPLICABILITA' AL CONSERVATORIO "C. MONTEVERDI" DI BOLZANO - NON RICOMPRENSIBILITA' DI TALE CONSERVATORIO NELLE COMPETENZE SCOLASTICHE TRASFERITE ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - COMPETENZA PRIMARIA DELLA PROVINCIA SUI CORSI DI INSEGNAMENTO CONSONI ALLE TRADIZIONI LOCALI ISTITUITI PRESSO IL MEDESIMO - CONSEGUENZE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO, MA, IN FORZA DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE, SOLO PREVIA INTESA CON LA PROVINCIA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE IN PARTE QUA.

Testo
Data la tradizionale distinzione, (che trova ampia conferma nello svolgimento della legislazione in materia, dal r.d. 8 agosto 1895, n. 649, alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 9 agosto 1986, n. 467) fra conservatori di musica, accademie di belle arti e analoghi istituti, da una parte, e licei artistici e istituti d'arte, dall'altra, la disciplina dei primi non e' assimilabile nell'ordine artistico della scuola secondaria superiore sulla quale, in virtu' dell'art. 9, n. 2, dello Statuto per il Trentino Alto-Adige, la Provincia di Bolzano (ferma restando la competenza dello Stato, in base all'art. 1 delle norme di attuazione emanate con il d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante) ha potesta' legislativa e amministrativa. Tuttavia, pur dovendosi ritenere, in base ai suddetti principi, che il Conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano non sia stato ricompreso nelle competenze scolastiche trasferite dallo Stato alla Provincia, la contemporanea istituzione nel suddetto Conservatorio (art. 10 delle Norme di attuazione emanate con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116) di nuovi corsi di insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali - materia, questa, di competenza primaria della Provincia - fa si' che, riguardo ad esso, convivano e la competenza generale didattica ed amministrativa dello Stato e la competenza primaria della Provincia sui suddetti corsi. Di conseguenza, poiche' la fissazione del calendario scolastico - oggetto del proposto conflitto di attribuzione - coinvolge, sia per l'una che per l'altra competenza, l'intero andamento didattico ed amministrativo del Conservatorio, il principio di leale collaborazione fra le due parti impone allo Stato, nel provvedere, in ragione della maggiore estensione ed intensita' della sua competenza, alla fissazione del calendario scolastico, un dovere di previa intesa. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato, se non previa intesa con la Provincia di Bolzano, fissare il calendario scolastico per il Conservatorio di musica "C. Monteverdi" in Bolzano, e conseguentemente annullarsi, nella parte in cui si applica a detto Conservatorio, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990. - Sul principio di leale collaborazione e il dovere di mutua informazione fra Stato e Regioni: S. nn. 153/1986 e 359/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 10

Altri parametri e norme interposte