Sentenza 233/1991 (ECLI:IT:COST:1991:233)
Massima numero 17303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 233/91. AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - FONDI ASSEGNATI DAGLI ENTI DI RIFORMA - VINCOLO PERPETUO DI INDIVISIBILITA' EX LEGGE N. 1078/1940 - ASSERITA LIMITAZIONE DEL VINCOLO ALLA SCADENZA DEL TRENTENNIO DALL'ASSEGNAZIONE PER I FONDI AFFRANCATI EX LEGGE N. 386/1976 - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI TITOLARI DEI FONDI RISCATTATI EX LEGGE 378/1967 - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DEL VINCOLO PERPETUO DI INDIVISIBILITA' SIA AGLI UNI CHE AGLI ALTRI DEI FONDI SUDDETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il divieto perpetuo di frazionamento delle unita' poderali costituite dagli enti di riforma agraria previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 opera per tutte le unita' poderali assegnate ai contadini diretti coltivatori, sia che si tratti di fondi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia che si tratti di quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 e, come gia' osservato dalla Corte nella sentenza n. 103 del 1985, "appare perfettamente funzionale e coerente al sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost." Il processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige anzi ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive ottimali, che le unita' poderali distribuite siano accorpate in superfici ancora piu' estese. E' dunque inesatta, siccome contrastante con le suddette finalita' della riforma agraria nonche' con il principio di eguaglianza, l'interpretazione sostenuta dal giudice rimettente secondo cui il vincolo di indivisibilita' sarebbe perpetuo solo per i fondi riscattati, mentre per quelli affrancati avrebbe durata limitata a trent'anni dall'assegnazione: l'impugnato art. 10, secondo comma, della legge n. 386/76, esattamente inteso non riguarda il vincolo perpetuo di indivisibilita', per il quale opera la disciplina contenuta nella legge n. 1078 del 1940, ma estende, secondo le intenzioni del legislatore, ai terreni affrancati per i quindici anni mancanti al compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime differenziato della proprieta', limitativo del potere di disposizione del fondo, specificatamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4 della legge n. 379/67. Non sussiste percio' la disparita' di trattamento fra titolari dei fondi riscattati e titolari dei fondi affrancati, denunciata in base alla su rilevata errata interpretazione della norma assunta a "tertium comparationis." (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte