Ordinanza 234/1991 (ECLI:IT:COST:1991:234)
Massima numero 17275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Titolo
ORD. 234/91 C. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO, PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - DISCIPLINA DISCRIMINANTE RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL P.M. PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 234/91 C. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO, PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - DISCIPLINA DISCRIMINANTE RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL P.M. PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' proponibile un raffronto, in riferimento al principio di eguaglianza, tra due situazioni non comparabili, quali sono le richieste del P.M. di rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del P.M. di giudizio immediato, tenuto anche conto che la diversa strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la sua giustificazione nell'essere l'udienza preliminare essenzialmente preordinata a garanzia dell'imputato. Peraltro l'attribuzione alle parti della scelta del rito, attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilita' dello stesso da parte del giudice, non urta contro l'art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione; ne' contro l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale, ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).
Non e' proponibile un raffronto, in riferimento al principio di eguaglianza, tra due situazioni non comparabili, quali sono le richieste del P.M. di rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del P.M. di giudizio immediato, tenuto anche conto che la diversa strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la sua giustificazione nell'essere l'udienza preliminare essenzialmente preordinata a garanzia dell'imputato. Peraltro l'attribuzione alle parti della scelta del rito, attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilita' dello stesso da parte del giudice, non urta contro l'art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione; ne' contro l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale, ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte