Ordinanza 234/1991 (ECLI:IT:COST:1991:234)
Massima numero 17276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Titolo
ORD. 234/91 D. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO PER ADIZIONE AL GIUDIZIO IMMEDIATO - INSINDACABILITA' - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL POTERE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI - INSUSSISTENZA - SCELTA LIBERA E INSINDACABILE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 234/91 D. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO PER ADIZIONE AL GIUDIZIO IMMEDIATO - INSINDACABILITA' - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL POTERE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI - INSUSSISTENZA - SCELTA LIBERA E INSINDACABILE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilita' dell'accusa e, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale sceta libera e insindacabile dell'imputato stesso non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte del giudice. Non sussiste quindi lesione dei precetti di cui rispettivamente agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, mentre non e' ammissibile il raffronto (in base all'art. 3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne' con la disciplina della richiesta, da parte dello stesso imputato, di applicazione della pena o di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale).
L'udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilita' dell'accusa e, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale sceta libera e insindacabile dell'imputato stesso non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte del giudice. Non sussiste quindi lesione dei precetti di cui rispettivamente agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, mentre non e' ammissibile il raffronto (in base all'art. 3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne' con la disciplina della richiesta, da parte dello stesso imputato, di applicazione della pena o di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte