Sentenza 160/2021 (ECLI:IT:COST:2021:160)
Massima numero 44139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44138  44140  44141


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione paesaggistica - Procedimento semplificato - Formazione del silenzio assenso nell'ipotesi di inerzia del soprintendente - Violazione della competenza statutaria in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. n), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 che, nell'ipotesi di inerzia del soprintendente per più di sessanta giorni, prevede la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Tale silenzio assenso assume - una volta calato nello specifico sistema siciliano di gestione del vincolo paesaggistico, nel quale alla Soprintendenza competente per territorio spetta la definizione del procedimento semplificato e non la sola espressione di un parere - una valenza del tutto diversa rispetto a quanto disciplinato all'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017 il quale, riferisce la formazione tramite silenzio assenso al solo parere vincolante del soprintendente, tenendo ferma la necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione a conclusione del procedimento. In tale contesto, la norma impugnata non ha previsto un silenzio assenso endoprocedimentale di cui all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, destinato a essere seguito comunque da un provvedimento conclusivo espresso dell'amministrazione procedente, bensì un silenzio assenso provvedimentale, destinato a tenere luogo dell'autorizzazione paesaggistica richiesta, secondo lo schema generale dell'art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990, che tuttavia, al suo comma 4, vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di "interessi sensibili".

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, che conserva il potere di vincolare anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come 'riforme economico-sociali' - come le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare il suo art. 146, di cui il d.P.R. n. 31 del 2017 è espressione - si impongono al legislatore di queste ultime. (Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2021, n. 130 del 2020, n. 118 del 2019, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018, n. 103 del 2017, n. 189 del 2016, n. 210 del 2014, n. 308 del 2013, n. 238 del 2013, n. 207 del 2012 e n. 51 del 2006).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legge statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/05/2019  n. 5  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  13/02/2017  n. 31  art. 11    co. 9