Ordinanza 241/1991 (ECLI:IT:COST:1991:241)
Massima numero 17269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/91. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA G.I.P. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 241/91. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA G.I.P. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In caso di contrasto tra il G.I.P. e il giudice del dibattimento la prevista prevalenza della decisione del secondo non viola il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale prevalenza e' prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; inoltre, il principio di indipendenza dei giudici, in un sistema processuale con pluralita' di gradi di giurisdizione, comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attivita' di altra autorita' giudiziaria, allo scopo di perseguire finalita' di giustizia, o, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione).
In caso di contrasto tra il G.I.P. e il giudice del dibattimento la prevista prevalenza della decisione del secondo non viola il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale prevalenza e' prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; inoltre, il principio di indipendenza dei giudici, in un sistema processuale con pluralita' di gradi di giurisdizione, comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attivita' di altra autorita' giudiziaria, allo scopo di perseguire finalita' di giustizia, o, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte