Ordinanza 245/1991 (ECLI:IT:COST:1991:245)
Massima numero 17283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 30/05/1991; Pubblicazione in G. U. 05/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 245/91. PENSIONI - PENSIONI E.N.P.A.V. - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' AL CONIUGE SUPERSTITE - MATRIMONIO CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL PENSIONAMENTO PER VECCHIAIA - ESCLUSIONE - IRRAZIONALE DETERIORE TRATTAMENTO DEL TARDIVO CONIUGIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA, NONCHE' DELLA GARANZIA DEI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DELLA VITA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della sopravvenuta normativa, art. 7, primo comma, legge 12 aprile 1991, n. 136. (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) il quale ha stabilito che le pensioni "sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte