Sentenza 250/1991 (ECLI:IT:COST:1991:250)
Massima numero 17259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Titolo
SENT. 250/91 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA (IN GENERALE) - CONTENUTO - LIMITI SEGNATI DALLA DEFINIZIONE DELL'OGGETTO - POTERE DEL PARLAMENTO DI SUPERARLI NELLA ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI.
SENT. 250/91 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA (IN GENERALE) - CONTENUTO - LIMITI SEGNATI DALLA DEFINIZIONE DELL'OGGETTO - POTERE DEL PARLAMENTO DI SUPERARLI NELLA ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI.
Testo
Approvando una legge di delegazione il Parlamento non e' certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose, e puo' bene, con la espressa enunciazione di un determinato principio direttivo, estendere la delega ad una normativa che altrimenti non sarebbe di per se' compresa nella definizione dell'oggetto.
Approvando una legge di delegazione il Parlamento non e' certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose, e puo' bene, con la espressa enunciazione di un determinato principio direttivo, estendere la delega ad una normativa che altrimenti non sarebbe di per se' compresa nella definizione dell'oggetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte