Sentenza 250/1991 (ECLI:IT:COST:1991:250)
Massima numero 17260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17258  17259  17261  17262  17263


Titolo
SENT. 250/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - INDAGINI PRELIMINARI - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, SU RICHIESTA DEL P.M., SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - CREAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO, CON NATURA DI DIRITTO SOSTANZIALE, ESTRANEO ALL'OGGETTO, E SENZA COLLEGAMENTO CON I PRINCIPI DIRETTIVI, DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
L'istituto del proscioglimento dell'imputato minorenne "per irrilevanza del fatto", previsto per la fase preliminare del giudizio, quando, sussistendo la duplice condizione della tenuita' del fatto e dell'occasionalita' del comportamento, si ritenga che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore, e' assolutamente nuovo nel sistema penale italiano e, pur presentando implicazioni di carattere processuale, attiene al diritto sostanziale, introducendo una causa di non punibilita' mai in precedenza prevista ne' in linea generale ne' limitatamente agli imputati minorenni. Tuttavia, pur essendo l'oggetto della delega contenuta nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, limitato alla riforma del processo penale sia nella sua disciplina generale, sia nelle norme particolari che regolano specificamente il processo minorile, il vizio di eccesso di delega, nonostante tale esorbitanza dall'oggetto, non sussisterebbe (ved. massima B) ove la norma delegata trovasse il suo supporto in una specifica indicazione, nei principi direttivi della delegazione legislativa, circa la non punibilita' del minore per "irrilevanza del fatto". Ma poiche' di tale indicazione nella legge n. 81 del 1987 non v'e' traccia, si deve dedurne che la norma emanata dal legislatore delegato eccede dai limiti della delega (ved. massima A). Conseguentemente, assorbiti gli altri profili, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte