Sentenza 250/1991 (ECLI:IT:COST:1991:250)
Massima numero 17262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Titolo
SENT. 250/91 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - UDIENZA PRELIMINARE - PROSCIOGLIMENTO PER IRRILEVANZA DEL FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 250/91 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - UDIENZA PRELIMINARE - PROSCIOGLIMENTO PER IRRILEVANZA DEL FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, d.P.R. cit, come modificato dal'art. 46, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, d.P.R. cit, come modificato dal'art. 46, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27