Sentenza 251/1991 (ECLI:IT:COST:1991:251)
Massima numero 17297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Titolo
SENT. 251/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEL PROCESSO PENALE - EFFICACIA PREVALENTE DELLA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA - PRONUNCIA NON IDENTIFICABILE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEL PROCESSO PENALE - EFFICACIA PREVALENTE DELLA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA - PRONUNCIA NON IDENTIFICABILE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziche' comportare un accertamento pieno di responsabilita', basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialita'" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicita' dei processi e che proprio l'assenza della pubblicita' puo' talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facolta' a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziche' comportare un accertamento pieno di responsabilita', basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialita'" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicita' dei processi e che proprio l'assenza della pubblicita' puo' talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facolta' a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1 prima part
legge 16/02/1987
n. 81
art. 45
legge 04/08/1955
n. 848
art. 6
co. 1