Ordinanza 252/1991 (ECLI:IT:COST:1991:252)
Massima numero 17363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Titolo
ORD. 252/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - AUTONOMIA - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROCEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 252/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - AUTONOMIA - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROCEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
L'udienza preliminare e' stata congegnata come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verita' materiale, cioe' come una fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua). - Nello stesso senso, su identica questione: S. n. 64/1991.
L'udienza preliminare e' stata congegnata come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verita' materiale, cioe' come una fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua). - Nello stesso senso, su identica questione: S. n. 64/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte