Ordinanza 252/1991 (ECLI:IT:COST:1991:252)
Massima numero 17364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17363  17365


Titolo
ORD. 252/91 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - NOMINA DI PERITO DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non costituisce violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione la mancata previsione nell'art. 422 del codice di procedura penale della possibilita' di nomina di un consulente tecnico d'ufficio (recte, perito) da parte del giudice (anche su sollecitazione delle parti), non potendo tale scelta ritenersi irragionevole, tenuto conto della natura e della funzione dell'udienza preliminare (v. massima A), le quali hanno indotto il legislatore delegato a limitare il "supplemento istruttorio" solo a taluni mezzi di prova, con esclusione di altri (tra cui, appunto, le perizie, i confronti, ecc.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte