Ordinanza 252/1991 (ECLI:IT:COST:1991:252)
Massima numero 17365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17363  17364


Titolo
ORD. 252/91 C. PROCESSO PENALE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'INDAGATO E L'IMPUTATO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI RICHIESTE (INSOSTENIBILITA' DELL'ACCUSA ED EVIDENZA DELL'INNOCENZA) PER OTTENERE IL RISPETTIVO PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI NON COMPARABILI - DIVERSITA' DELLA FUNZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Perche' il giudice pronunci l'archiviazione nei confronti dell'indagato o il non luogo a procedere rispetto all'imputato occorre, nel primo caso, che, sulla base degli elementi acquisiti, l'accusa sia chiaramente insostenibile e, quindi, la 'notitia criminis' inequivocamente infondata; mentre nel secondo e' necessaria l'evidenza della prova di non responsabilita'. Tale differenza e' giustificata dalla diversa funzione che le due discipline assolvono nel sistema del codice, attinendo la prima ad una fase in cui il controllo del giudice e' volto si' a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor piu' a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero e, quindi, a garantire l'obbligatorieta' dell'azione penale, mentre la seconda concerne una fase in cui il controllo stesso si svolge in chiave essenzialmente garantistica, al fine cioe' di tutelare l'imputato nei confronti di accuse rivelatesi palesemente infondate. Peraltro la posizione dell'imputato nell'udienza preliminare e' diversa da quella della persona sottoposta alle indagini, essendo stata gia' esercitata l'azione penale nei suoi confronti mediante la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., a differenza di quella, non fondatamente assunta come termine di raffronto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 425 c.p.p.). - V., tuttavia, in materia la Sent. n. 88/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte