Ordinanza 253/1991 (ECLI:IT:COST:1991:253)
Massima numero 17311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/05/1991; Decisione del
22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 253/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL GIP - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - OMESSA (O PARZIALE) OTTEMPERANZA - LAMENTATA CARENZA NORMATIVA IN MATERIA - OBBLIGATORIETA' DELL'AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA PARTE DEL P.G. - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE NONCHE' DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 253/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL GIP - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - OMESSA (O PARZIALE) OTTEMPERANZA - LAMENTATA CARENZA NORMATIVA IN MATERIA - OBBLIGATORIETA' DELL'AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA PARTE DEL P.G. - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE NONCHE' DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il GIP, allorche' indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacche', per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attivita' di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attivita' stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorieta' dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e cio' perche' l'intervento sostitutivo del procuratore generale non e' in se' destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attivita' di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.
Il GIP, allorche' indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacche', per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attivita' di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attivita' stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorieta' dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e cio' perche' l'intervento sostitutivo del procuratore generale non e' in se' destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attivita' di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte