Ordinanza 254/1991 (ECLI:IT:COST:1991:254)
Massima numero 17358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17356  17357  17359


Titolo
ORD. 254/91 C. PROCESSO PENALE - DECRETO D'IRREPERIBILITA' - EFFICACIA FINO AL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'UDIENZA PRELIMINARE ANZICHE' FINO AL PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATA INDICAZIONE DELL'ORGANO CHE DEVE RINNOVARLO - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti il permanere della rilevanza della prospettata questione alla stregua della legge sopravvenuta (art. 4, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte