Ordinanza 254/1991 (ECLI:IT:COST:1991:254)
Massima numero 17359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17356  17357  17358


Titolo
ORD. 254/91 D. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - AUTOMATICO INSERIMENTO DEL RELATIVO FASCICOLO DEL VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (ATTESTANTE LA PRESENZA DEL DIFENSORE), DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA STESSA, E DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL G.I.P. DI PROVVEDERE CON ULTRONEA ATTIVITA', A TALE INSERIMENTO - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere l'art. 431 cod. proc. pen. applicabile nel giudizio a quo, essendo stati gli atti restituiti al giudice remittente, a seguito della dichiarazione di nullita' del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte