Sentenza 161/2021 (ECLI:IT:COST:2021:161)
Massima numero 44116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia - Promozione, da parte della Regione, di protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo per potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più alto rischio di violenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g) e h), Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020, secondo cui la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza. La disposizione impugnata non disciplina in modo unilaterale le suddette forme di collaborazione e di coordinamento, ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono, infatti, direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata e si mantengono nell'ambito delle precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, al fine di migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 170 del 2019, n. 116 del 2019, n. 278 del 2012, n. 104 del 2010 e n. 454 del 2007).

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale. Tale preclusione opera anche con riguardo alla previsione di «forme di collaborazione e di coordinamento», le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2020, n. 170 del 2019, n. 183 del 2018, n. 9 del 2016, n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 30 del 2006, n. 429 del 2004 e n. 134 del 2004).

L'omesso espresso richiamo, da parte della legislazione regionale, della normativa statale di riferimento non può far desumere la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato in tali ambiti, soprattutto nelle fattispecie in relazione alla quale la Regione non dispone di alcuna competenza legislativa. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2020  n. 15  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte