Ordinanza 256/1991 (ECLI:IT:COST:1991:256)
Massima numero 17382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E.  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  22/05/1991;  Decisione del  22/05/1991
Deposito del 06/06/1991; Pubblicazione in G. U. 12/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17380  17381


Titolo
ORD. 256/91 C. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, EX UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - DISCIPLINA DISCRIMINATA RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL P.M. PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sono tra loro comparabili le situazioni relative, da un lato alla mancata previsione, negli impugnati artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, cod.proc.pen., di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare, e di poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, previa rinuncia all'udienza preliminare, e, da altro lato, alla prevista vincolativita' della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e sindacabilita', da parte del giudice, della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 455). Invero, l'udienza preliminare, in quanto vaglio sulla sostenibilita' dell'accusa, e' oggetto di una garanzia preordinata a favore dell'imputato (e pertanto da lui rinunziabile), sicche' si giustifica che l'attuazione della garanzia si ponga come regola e che la richiesta di rinvio a tale udienza da parte del pubblico ministero o la rinunzia dell'imputato alla stessa udienza non siano subordinate al controllo, quanto all'esistenza dei requisiti, del giudice, controllo che comporterebbe il sostituirsi del giudice alle parti nella scelta loro spettante. Non sussiste percio' violazione dell'art. 3 Cost., ne', quindi, dell'art. 97 Cost., in quanto tale precetto non impone ad ogni costo la deflazione dei dibattimenti - che e' solo un fine indiretto ed eventuale dell'udienza preliminare - ne' tantomeno dell'art. 101, secondo comma, Cost., il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra azione del pubblico ministero e difesa dell'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte