Sentenza 257/1991 (ECLI:IT:COST:1991:257)
Massima numero 17309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
17310
Titolo
SENT. 257/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - RIPROPONIBILITA' NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO - AMMISSIBILITA' CONDIZIONI.
SENT. 257/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - RIPROPONIBILITA' NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO - AMMISSIBILITA' CONDIZIONI.
Testo
Non si determina la preclusione a riproporre nel corso di un medesimo giudizio, una questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata infondata, quando la questione, pur attinendo alla stessa norma e facendo riferimento ad un parametro costituzionale gia' invocato, risulta tuttavia formulata in termini nuovi e basata su argomentazioni diverse derivanti da un "quid novi" costituito dallo "ius superveniens. V., negli stessi termini anche se implicitamente, le ord. nn. 90/1964; 140/1973; 197/1983 e 268/1990.
Non si determina la preclusione a riproporre nel corso di un medesimo giudizio, una questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata infondata, quando la questione, pur attinendo alla stessa norma e facendo riferimento ad un parametro costituzionale gia' invocato, risulta tuttavia formulata in termini nuovi e basata su argomentazioni diverse derivanti da un "quid novi" costituito dallo "ius superveniens. V., negli stessi termini anche se implicitamente, le ord. nn. 90/1964; 140/1973; 197/1983 e 268/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte