Sentenza 258/1991 (ECLI:IT:COST:1991:258)
Massima numero 17312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 258/91. REATI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO A SEGUITO DI DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - VINCOLATIVITA' PER IL GIUDICE PENALE NELLA COGNIZIONE DEL REATO DI OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI IN MATERIA DI PREGIUDIZIALI INTRODOTTI CON IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 258/91. REATI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO A SEGUITO DI DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - VINCOLATIVITA' PER IL GIUDICE PENALE NELLA COGNIZIONE DEL REATO DI OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI IN MATERIA DI PREGIUDIZIALI INTRODOTTI CON IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, cosi' impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unita' della giurisdizione, poteva giustificare la vincolativita' per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con cio', le specificita' strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo piu', oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolativita' per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravita', precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolativita' dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.
L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, cosi' impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unita' della giurisdizione, poteva giustificare la vincolativita' per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con cio', le specificita' strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo piu', oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolativita' per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravita', precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolativita' dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte