Sentenza 259/1991 (ECLI:IT:COST:1991:259)
Massima numero 17285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 259/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDIZIATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO, ANCHE SE SOLO PER CONTESTARNE IL CONTENUTO - ECCESSO DI DELEGA - DIVIETO GENERALE DI UTILIZZABILITA' PER LE DICHIARAZIONI DI OGNI TIPO RESE SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE DI UN REGIME DIFFERENZIATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 259/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDIZIATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO, ANCHE SE SOLO PER CONTESTARNE IL CONTENUTO - ECCESSO DI DELEGA - DIVIETO GENERALE DI UTILIZZABILITA' PER LE DICHIARAZIONI DI OGNI TIPO RESE SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE DI UN REGIME DIFFERENZIATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
La direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il divieto di ogni utilizzazione, agli effetti del giudizio, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; tale divieto espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, sia alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, sia alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) la' dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini", ribadendo, pero', anche in questa sede, il divieto, gia' posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale. Nel divieto stesso, peraltro, e' certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle constestazioni: uso che, seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente "effetti" nel giudizio. Deve quindi, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in riferimento alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 31, della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, restando asssorbito l'altro profilo (dedotto in riferimento dell'art. 24 Cost.) dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso, "salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma terzo".
La direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il divieto di ogni utilizzazione, agli effetti del giudizio, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; tale divieto espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, sia alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, sia alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) la' dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini", ribadendo, pero', anche in questa sede, il divieto, gia' posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale. Nel divieto stesso, peraltro, e' certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle constestazioni: uso che, seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente "effetti" nel giudizio. Deve quindi, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in riferimento alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 31, della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, restando asssorbito l'altro profilo (dedotto in riferimento dell'art. 24 Cost.) dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso, "salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma terzo".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 31