Sentenza 260/1991 (ECLI:IT:COST:1991:260)
Massima numero 17277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 260/91. REGIONI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE - RISERVA ALLO STATO CON DECRETO DELEGATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE "PICCOLE DERIVAZIONI" DI ACQUE PUBBLICHE GIA' DELEGATE ALLE REGIONI - CONTRASTO CON PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 91, n. 6, d.P.R. n. 616/1977, con il riservare allo Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche, gia' delegate alle regioni in forza dell'art. 13, lett. d) d.P.R. n. 8, del 1972, e' incorso nella violazione del principio direttivo contenuto nella legge di delega n. 382/1975, che non consentiva al legislatore delegato di ritrasferire allo Stato funzioni gia' attribuite alle regioni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 91, n. 6, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  22/07/1975  n. 382  art. 1  lett. c)