Sentenza 261/1991 (ECLI:IT:COST:1991:261)
Massima numero 17328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/06/1991; Decisione del
03/06/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 261/91. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE - SGRAVI DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'I.N.P.S. - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE LE CUI RETRIBUZIONI NON SIANO ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - CONTRASTO CON LE FINALITA' DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 261/91. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE - SGRAVI DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'I.N.P.S. - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE LE CUI RETRIBUZIONI NON SIANO ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - CONTRASTO CON LE FINALITA' DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La esclusione dal beneficio degli sgravi contributivi, disposta dall'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione del decreto-legge 20 agosto 1968, n. 918) nei confronti delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano soggette a contribuzione contro la disoccupazione involontaria per essere i rispettivi posti di lavoro presidiati da garanzia di stabilita', contrasta con le finalita' della normativa in materia che, come la Corte ha precisato, oltre che all'incentivazione dello sviluppo economico del Mezzogiorno, e' intesa, secondo una politica conforme al trattato C.E.E. (art. 92 legge 14 ottobre 1957, n. 1203), a ridurre il costo del lavoro sicche', tra l'altro, il risparmio possa destinarsi ad incrementi occupazionali. Alla realizzazione di tali finalita' - come dimostrano le varie leggi emanate in proposito (da ultimo cfr. l'art. 3, n. 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, con cui il beneficio degli sgravi conributivi e' stato esteso a favore di cooperative di servizi, produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno, che per i propri soci non pagano contributi contro la disoccupazione involontaria) sono state infatti impegnate tutte le aziende, senza distinzione fra quelle che hanno o assumono lavoratori a rapporto stabile e quelle che invece hanno o assumono lavoratori a rapporto non stabile: distinzione che del resto, nella realta' socio-economica del momento, non trova piu' un riscontro effettuale. La disposizione in questione, inoltre, poiche' lo sgravio contributivo e' notevolmente superiore alla misura della contribuzione obbligatoria corrisposta contro la disoccupazione involontaria, finisce con l'agevolare ancora di piu' le aziende che hanno gia' il vantaggio di licenziare i propri dipendenti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. - Riguardo alle finalita' della legislazione in materia di sgravi contributivi: S. n. 12/1987.
La esclusione dal beneficio degli sgravi contributivi, disposta dall'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione del decreto-legge 20 agosto 1968, n. 918) nei confronti delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano soggette a contribuzione contro la disoccupazione involontaria per essere i rispettivi posti di lavoro presidiati da garanzia di stabilita', contrasta con le finalita' della normativa in materia che, come la Corte ha precisato, oltre che all'incentivazione dello sviluppo economico del Mezzogiorno, e' intesa, secondo una politica conforme al trattato C.E.E. (art. 92 legge 14 ottobre 1957, n. 1203), a ridurre il costo del lavoro sicche', tra l'altro, il risparmio possa destinarsi ad incrementi occupazionali. Alla realizzazione di tali finalita' - come dimostrano le varie leggi emanate in proposito (da ultimo cfr. l'art. 3, n. 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, con cui il beneficio degli sgravi conributivi e' stato esteso a favore di cooperative di servizi, produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno, che per i propri soci non pagano contributi contro la disoccupazione involontaria) sono state infatti impegnate tutte le aziende, senza distinzione fra quelle che hanno o assumono lavoratori a rapporto stabile e quelle che invece hanno o assumono lavoratori a rapporto non stabile: distinzione che del resto, nella realta' socio-economica del momento, non trova piu' un riscontro effettuale. La disposizione in questione, inoltre, poiche' lo sgravio contributivo e' notevolmente superiore alla misura della contribuzione obbligatoria corrisposta contro la disoccupazione involontaria, finisce con l'agevolare ancora di piu' le aziende che hanno gia' il vantaggio di licenziare i propri dipendenti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. - Riguardo alle finalita' della legislazione in materia di sgravi contributivi: S. n. 12/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte