Impiego pubblico - Personale della Polizia di Stato - Allievi e agenti in prova - Riscontrate mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione - Espulsione dal corso - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento - Difetto di rilevanza, a seguito dell'esaurimento del potere cautelare del rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell'art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui, per gli allievi e gli agenti in prova, prevede l'espulsione dal corso al mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 36, il giudice a quo ha definitivamente respinto l'istanza cautelare avanzata, a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di periculum in mora e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato. L'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio sotto il profilo del merito, ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2014).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché non si verifichi l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio a quo è necessario che il provvedimento sia "interinale", ovvero "ad tempus", o ancora "provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale". (Precedenti citati: sentenza n. 200 del 2014; ordinanze n. 150 del 2012, n. 307 del 2011, n. 211 del 2011, n. 236 del 2010 e n. 128 del 2010).