Sentenza 262/1991 (ECLI:IT:COST:1991:262)
Massima numero 17313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E.  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 262/91. PROCESSO PENALE - DISPOSIZIONE DI MISURA CAUTELARE DA PARTE DI GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA MISURA SE SU DI ESSA, NEI VENTI GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI, NON PROVVEDA IL GIUDICE COMPETENTE - MANCATA ESTENSIONE DELLA NORMA ALL'IPOTESI IN CUI, SENZA UNA DECLARATORIA GIUDIZIALE DI INCOMPETENZA, GLI ATTI VENGANO TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO PROCEDENTE AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL GIUDICE PRECOSTITUITO E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non e' idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice; ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validita' della misura cautelare gia' disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi e' ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno puo' dirsi violato il diritto di difesa, che ben puo' essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio e' il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte